Il 1° febbraio 1945 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 23 che estende alle donne, per la prima volta nella storia italiana, il diritto di voto.
La decisione di ammettere le donne al voto venne presa formalmente a poco più di due mesi dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, ma essa era maturata fin dal 1944. Soprattutto i leader dei più importanti partiti di massa, Alcide De Gasperi per la Democrazia Cristiana e Palmiro Togliatti per il Partito Comunista Italiano, erano infatti ormai convinti, nonostante le resistenze della base, della necessità di un provvedimento che avrebbe dovuto includere le donne: una componente essenziale per la vita, la rinascita, la ricostruzione del nostro Paese.
In un’Italia ancora divisa in due, con il Centro-Sud liberato e la Repubblica di Salò nel Nord occupato dai tedeschi, a Roma su richiesta appunto di De Gasperi e Togliatti la questione venne infatti esaminata dal Consiglio dei ministri il 24 gennaio 1945. Il 30 gennaio 1945 si ebbe l’approvazione, ratificata con il decreto luogotenenziale n. 23, datato 1° febbraio 1945, un breve testo – di soli tre articoli – il quale stabiliva all’art. 2 che, vista l’imminente formazione nei Comuni delle liste elettorali, «è ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni». nelle suddette si iscrivessero in liste separate le elettrici.
L’articolo 3 del suddetto decreto pone dei limiti al suffragio femminile. Infatti «non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635» ovvero le prostitute schedate «che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati».
L’art. 354 (§ 41 Della vigilanza sul meretricio) del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sarà abrogato dall’art. 15 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (Legge Merlin).